La giustizia civile e quella tributaria bocciano il nuovo redditometro, mentre l'agenzia delle Entrate lo difende. Dopo l'ordinanza del Tribunale di Napoli del febbraio scorso, anche la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (sentenza 74.02.13 depositata il 18 aprile) ha dichiarato l'illegittimità dello strumento di accertamento disegnato dal decreto ministeriale del 24 dicembre 2012. Sotto accusa, in particolare, le medie Istat e le mancate differenze territoriali del nuovo strumento.
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Febbraio-Giugno 2013
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Notizie IPSOA
Protocollo Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 22/05/2013
Comunicato ISVAP 21/05/2013
Sentenza Cassazione civile 14/05/2013, n. 11573
Circolare Ministero economia e finanze 14/05/2013, n. 25 - RGS
Comunicato Autorità garante della concorrenza e del mercato 16/05/2013
Ordinanza Corte Costituzionale 14/05/2013, n. 86
Cassazione civile Sentenza 24/04/2013, n. 10042
Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 06/05/2013, n. 229, G.U. 13/05/2013, n. 110
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19/04/2013, G.U. 10/05/2013, n. 108
Decreto Ministero della giustizia 03/04/2013, n. 48
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Notizie JusForAs
Nella fase introduttiva del procedimento di separazione e divorzio, spesso, le parti, già indicano gli strumenti di prova dei quali si vogliono avvalere nel corso del giudizio, per far valere i propri diritti. L’articolo 706 del codice di procedura civile, è piuttosto carente circa le indicazioni sul contenuto del ricorso e sulle allegazioni documentali delle parti.
L’obbligo di allegare le ultime dichiarazioni dei redditi L’unico obbligo specifico è quello relativo all’allegazione, unitamente al deposito del ricorso e della memoria difensiva, delle ultime dichiarazioni dei redditi delle parti (da ciò desumiamo anche che, la parte che produce documentazione attinente i redditi percepiti da controparte non commette una violazione della privacy e ciò, proprio sul presupposto che la controparte è tenuta nel primo atto difensivo a produrre tali dichiarazioni e soprattutto in virtù del fatto che non si tratta di dati coperti da privacy essendo ormai pacifico, anche a seguito della pronunzia del Consiglio di Stato del 21 settembre 2012, che il diritto di agire in giudizio prevale sul diritto alla privacy).
Ne discuteranno, Venerdi 12 Aprile, presso l'Aula Magna del Tribunale di Vasto in un convegno organizzato da Jus For. As -Associazione Forense Vasto - ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, il Dott. Francesco PRETE, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto; Prof. Avv. Stefano CANESTRARI, Professore Ordinario di Diritto Penale Facoltà di Giurisprudenza Università Alma Mater Studiorum di Bologna ed il Dott. Bruno GIANGIACOMO, Presidente Aggiunto Sezione GIP del Tribunale di Bologna.
Le otto ordinanze di rimessione alla Consulta non frenano il ministero della Giustizia che prova ad accelerare sulla revisione della geografia giudiziaria, tenendo fermo il termine ultimo del 13 settembre prossimo. Così, in attesa della pubblicazione ufficiale sul sito web di Via Arenula, le “linee guida”per la dismissione degli immobili sono già state inviate, sotto forma di nota, a tutti i Presidenti di Corti di Appello e ai Procuratori Generali, obiettivo: procedere “nel più breve tempo possibile alla totale dismissione delle strutture ove sono attualmente allocati tutti gli uffici soppressi”.
Deroghe contenute La strada è quella di limitare al massimo la deroga contenuta nell’articolo 8 del Dlgs 155/2012 che consente il mantenimento in casi eccezionali e per non più di cinque anni degli immobili sedi degli uffici soppressi.
Chi chiederà la proroga dunque dovrà motivare e “comprovare” le “specifiche ragioni organizzative o funzionali” che la giustificano, anche chiarendo il perché dell’“impossibilità di praticare soluzioni alternative che consentano la concentrazione degli uffici soppressi presso la sede accorpante”.
Non commette reato di abbandono il proprietario di un cane che lascia l'animale in un canile. Lo sottolinea la Cassazione, con la sentenza 12852/2013, nell'annullare "perché il fatto non sussiste" una multa di 3.000 euro nei confronti del proprietario di due cani meticci, che a Marostica li aveva abbandonati in un canile privato. Secondo i giudici, il proprietario del cane deve essere assolto perché "è evidente che questa situazione di abbandono non può ravvisarsi nel solo comportamento del proprietario che affidi il suo cane ad una struttura o allevamento privato, il quale, sulla base di uno specifico contratto oneroso assuma verso il proprietario l'obbligazione di custodire e curare l'animale e di evitare i pericoli per la sua incolumità, provvedendo, anche in caso di bisogno, alle necessarie prestazioni sanitarie e ai mezzi terapeutici".
